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Gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di idoneita' a posti di assistente, capo officina, istruttore pratico e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario per il posto cui l'idoneita' stessa si riferisce. A tale scopo i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituiti altrettanti posti di ruolo ordinario.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
