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Per gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio e per il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, forniti di idoneita' diversa da quella relativa al posto di cui sono titolari, e' valido il disposto dell'art. 3 della presente legge.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art17 · fonte del testo