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Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la idoneita' in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione 'artistica sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneita' posseduta si riferisce.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art2 · fonte del testo