Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli insegnanti non di ruolo o di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneita' per cattedre di ruolo A che non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente art. 1, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedre di ruolo B, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e sempreche', nel caso in cui l'idoneita' posseduta si riferisca a cattedra costituita da piu' materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229. Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art5 · fonte del testo