Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneita' all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'art. 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Analogamente si procedera' nei confronti degli insegnanti ciechi in possesso, nei termini sopradetti, della idoneita' conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie nell'annessa tabella.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art4 · fonte del testo