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[1]Il nuovo acquirente degli immobili passati in gestione dell'Ente, a termini dell'art. 11, subentra nei patti assunti dal precedente proprietario con l'Ente.

[2]Il credito dell'Ente per rimborso delle spese sostenute in luogo e per conto dei proprietari soggetti ad obblighi di bonifica, e per le somme anticipate agli stessi proprietari ai sensi dell'art. 7, e' assistito da privilegio sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Il privilegio pero' non ha effetto se l'Ente non abbia provveduto a trascrivere nei trenta giorni dalla sua data, la delibera di approvazione del piano tecnico-economico di trasformazione dello stabile.

[3]La trascrizione e' fatta presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione ricade l'immobile ed ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di L. 20 anche quando la trascrizione concerne piu' proprietari e piu' fondi salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 5 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art13 · fonte del testo