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[1]Ai proprietari, che provvedono alle opere di colonizzazione di loro spettanza, sono concessi i contributi e sussidi a norma delle leggi vigenti.

[2]In casi di eccezionale onerosita' delle opere potra' essere concesso agli esecutori, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un premio limitatamente alla costruzione dei fabbricati colonici in misura non superiore al 12 per cento del costo riconosciuto ammissibile a contributo.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art19 · fonte del testo