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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni rese necessarie per la esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - TASSINARI - GRANDI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-01-02;1~art23 · fonte del testo