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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni rese necessarie per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TASSINARI - GRANDI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
