La colorazione, che deve interessare non meno del 5 per cento dei semi, viene praticata mediante razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluorescina ossia cosina gialla in polvere. L'accertamento della percentuale dei semi colorati viene effettuato dai delegati fitopatologici di frontiera.

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;720~art2 · fonte su Normattiva