La trasgressione alle disposizioni della presente legge e' punita con ammenda fissa di lire 100.000 e con quella proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale di semente non sottoposta alla prescritta colorazione. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata agli Osservatori fitopatologici di frontiera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;720~art4 · fonte su Normattiva