1. L'esame da parte della Banca della ricevibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle risorse proprie sono effettuati in concertazione con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenuto conto della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati nonche' dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie sono subordinati a condizioni di durata stabilite in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; questo periodo puo' essere al massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito. Questo tasso e' di norma ridotto del 3 per cento mediante un abbuono di interessi salvo che i prestiti siano destinati ad investimenti nel settore petrolifero, ovunque questi siano localizzati, o ad investimenti nel settore minerario, purche' non localizzati in uno degli Stati ACP meno sviluppati elencati all'articolo 48 della Convenzione, o si tratti di prestiti destinati a investimenti localizzati nei paesi che saranno determinati nella prima sessione del Consiglio dei ministri o relativi al settore che saranno ivi determinati. La percentuale dell'abbuono e' tuttavia automaticamente adeguata in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia ne' inferiore al 5 per cento ne' superiore all'8 per cento. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interessi, attualizzato al momento della firma del prestito ad un tasso e secondo modalita' stabiliti dalla Comunita', e' imputato sull'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione; esso viene direttamente versato alla Banca.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art5 · fonte su Normattiva