E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero. A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella "Carta" stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759~art11 · fonte del testo