E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre. Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759~art10 · fonte del testo