E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre. Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
