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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero. Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1959 al 2 luglio 1961
