Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero. Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 24 giugno 1961, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 01/07/1961, n. 161), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, in riferimento all'art. 41, ultimo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 2 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
