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Gli accordi fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, aventi ad oggetto le altre clausole contrattuali, sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. Qualora, entro il 31 dicembre, non si sia addivenuto ad accordi, le clausole previste dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Testo in vigore dal 21 luglio 1959 al 2 luglio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-07;490~art3 · fonte del testo