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Gli accordi fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, aventi ad oggetto le altre clausole contrattuali, sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. Qualora, entro il 31 dicembre, non si sia addivenuto ad accordi, le clausole previste dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 24 giugno 1961, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 01/07/1961, n. 161), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, in riferimento all'art. 41, ultimo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 2 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
