Non puo' essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di piu' commissioni, un numero di presenze superiori a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi. Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione, dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi, sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza; e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art2 · fonte del testo