Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1, l'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi, che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve avere luogo con decreto Ministeriale da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art3 · fonte del testo