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Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Testo in vigore dal 15 luglio 1980 al 18 maggio 1984

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10608/2026

    21 aprile 2026
    • PROCEDIMENTO CIVILE
    • AUSILIARI DEL GIUDICE

    Qualora all'ausiliario del giudice, nominato direttore dei lavori con incarico di esecuzione di opere necessarie all'eliminazione di infiltrazioni, che comporti lo svolgimento di un'attività mista, cioè comprendente sia prestazioni esecutive, non tabellate, che di accertamento, tutte funzionalmente finalizzate alla comune attuazione di un medesimo provvedimento cautelare, tale incarico va considerato unitario, con conseguente applicazione del criterio di liquidazione a vacazioni anche per le attività di accertamento, in ragione dei principi di unitarietà funzionale e di omnicomprensività degli onorari ove le diverse attività non siano riconducibili a incarichi autonomi e distinti.

    Art. 4 · Art. 49 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 50 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 54 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 16/2025

    Ha colpito questo articolo
    10 febbraio 2025

    Il deplorevole inadempimento delle pubbliche autorità preposte all’aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, dato caratterizzante della materia, entrando nell’ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza, il quale – salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia, piuttosto che la norma che prevede i compensi, l’inerzia dell’amministrazione nell’aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede – consente di pronunciarsi sull’adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l’attività svolta nel processo e sottende un’enunciazione di portata generale, che trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio e che è identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 89/2020 - mass. 42988; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 41/1996).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore. Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive, peraltro già scarsamente remunerate, accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione: quale che ne fosse, in origine, il fondamento, e nel contesto di sistematica omissione degli aggiornamenti dei valori da parte delle autorità preposte, il pur legittimo scopo di contenimento dei costi del processo finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza, sia violando i principi – affermati all’interno del sistema tabellare e trasponibili alle prestazioni remunerate “a tempo” – di equa remunerazione del lavoro e di elementare consistenza della base tariffaria dei compensi rispetto alle variazioni del costo della vita, sia trascurando l’esigenza primaria di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del munus publicum conferito).

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 50 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Sentenza n. 89/2020

    Questione infondata
    15 maggio 2020

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 della legge n. 319 del 1980 e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari degli ausiliari mediante il decreto dirigenziale di cui al citato art. 54, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso. Fermo restando che in una materia connotata da ampia discrezionalità legislativa l'addizione richiesta non avrebbe carattere vincolato, l'intervento del giudice non è per nulla fungibile rispetto a quello dell'amministrazione e non sarebbe comunque congruo prevedere l'intervento del primo in funzione sussidiaria della seconda. L'amministrazione potrebbe infatti procedere, anziché ad un mero recupero dell'inflazione, a più consistenti modifiche tariffarie; il decreto dirigenziale, inoltre, disciplina, in via generale e astratta, la remunerazione di attività professionali doverose, fornendone i necessari parametri e individua, con effetto erga omnes, il periodo di riferimento per la quantificazione delle variazioni del costo della vita, operazione che mal si presterebbe ad essere svolta dai giudici caso per caso; infine, con riguardo al quantum, la stessa lettera dell'art. 54, contrariamente all'erroneo assunto del rimettente, non esclude margini discrezionali per l'amministrazione riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento. Peraltro, la già rilevata deplorevole e reiterata inadempienza dell'amministrazione nell'applicazione del censurato art. 54 pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, stante la disponibilità di altri mezzi giurisdizionali (tra i quali, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione). ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018, n. 178 del 2017, n. 192 del 2015, n. 41 del 1996, n. 88 del 1970, e ordinanze n. 234 del 2001, n. 356 del 1999, n. 102 del 1980 e n. 69 del 1979, sulla disciplina degli onorari degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte; sentenze n. 249 del 2017, n. 114 del 2017, n. 219 del 2016, e ordinanze n. 122 del 2016 e n. 123 del 2007, sull'irrilevanza dei meri inconvenienti di fatto nei giudizi di costituzionalità delle leggi; sentenze n. 3 del 2019, n. 265 del 2009, n. 98 del 1998, e ordinanza n. 122 del 2016, sulla discrezionalità legislativa in materia di spese processuali ).

    Art. 3 cost. · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 50 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 54 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Sentenza n. 224/2018

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2018

    Anche quando l'ordinanza di rimessione appaia riferita a un intero articolo, il giudizio di legittimità costituzionale va limitato al solo comma censurato, come si evince dalla motivazione del rimettente. (Nella specie era stato impugnato l'intero art. 4 della legge n. 319 1980, poi ristretto al secondo comma, nella parte in cui stabilisce l'onorario dei consulenti tecnici di ufficio, commisurandolo al tempo impiegato). ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 268 del 2016 e n. 203 del 2016 ).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art4 · fonte del testo