Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Art. 5 — Aumento degli onorari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.
Testo in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002
