Art. 2 — Onorari fissi e variabili
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le tabelle per gli onorari fissi dei consulenti tecnici, siano redatte con riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico" e non invece "tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico". Infatti, la denuncia nella sua genericità, si risolve in una critica dell'esercizio della discrezionalità legislativa, senza che, peraltro, sia dato comprendere in quale modo l'auspicato intervento correttivo possa valere a ripristinare la legittimità costituzionale asseritamente vulnerata. M. F.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 10 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto, premesso che è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), che costituisce preliminare di rito rispetto ad esse; solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta norma, si sarebbe potuto evitare - secondo la tesi dello stesso rimettente - l'<<altrimenti imposta pronuncia di estinzione>> del giudizio 'a quò, la quale invece verrà ovviamente a precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilità delle ulteriori norme denunciate.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 307 c.p.c.
La correlazione tra il valore economico della controversia e la misura degli onorari variabili dei consulenti tecnici d'ufficio non è assoluta ne' automatica, ed è tutt'altro che irrazionale, giacché riflette il grado di complessità - normalmente diverso - delle indagini e delle attività strumentali svolte dal consulente in controversie di differente valore economico ed è collegata alla misura delle responsabilità assunte dal consulente stesso per gli eventuali danni che egli abbia a cagionare alle parti. Ne' ha rilievo il rischio - inerente alla patologia della funzione - che il consulente aumenti artificiosamente i valori stimati, allo scopo di far lievitare il proprio compenso. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, L. 8 luglio 1980, n. 319).
Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 134 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1980
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art2 · fonte su Normattiva