Art. 10 — Adeguamento periodico degli onorari
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari da corrispondersi ai consulenti tecnici d'ufficio è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma. Infatti, come già ritenuto, con la sentenza n. 41 del 1996, l'inadeguatezza degli onorari non dipende da un difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità deputate a provvedere a siffatto adeguamento (Ministro di grazia e giustizia), inerzia alla quale può ovviarsi non con l'intervento del giudice delle leggi, ma con altri rimedi. M.F.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 10 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1980
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art10 · fonte su Normattiva