Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Art. 9 — Indennità
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
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2 versioni dal 1980
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art9 · fonte su Normattiva