Art. 8 — Indennità agli esperti
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 8, legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, già decisa con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970). Cfr.: 24/56 D.
Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 15 aprile 1961 n. 291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie, e dell'art. 8 legge 2 marzo 1963, n. 320, sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 104 comma primo, Cost., in un giudizio pendente dinanzi alla sezione specializzata agraria in occasione dell'espletamento di un'attività istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il rilascio di un fondo.
Art. 24 cost. · Art. 104 cost. · Art. 2 cost. · Art. 8 Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1963
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320~art8 · fonte su Normattiva