Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualita` e quantita` della prestazione e determinino un'ingiustificata disparita` retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto con i consulenti tecnici di parte e con gli altri ausiliari del giudice il cui compenso non e` disciplinato dalla legge impugnata. Tale questione e` gia` stata dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979. - Cfr. sent. n. 88 del 1970; ord. n. 69 del 1979.

    Art. 36 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 108 cost.

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  • Ordinanza n. 102/1980

    Questione infondata
    25 giugno 1980

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 88/1970 e O. n. 69/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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  • Ordinanza n. 69/1979

    Questione infondata
    4 luglio 1979

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 88/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980. 82 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, e' di lire 1200. L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati e' di lire 5000 e per quelle di cadaveri esumati e' di lire 10.000, compresi, in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art2 · fonte del testo