Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 11
Non potranno compiersi mensilmente piu' di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:
- a)le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e percio' eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto;
- b)le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;
- c)le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero. Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a novantasei.
Testo vigente dal 13 giugno 1961
