Non potranno compiersi mensilmente piu' di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

  • a)le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e percio' eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto;
  • b)le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;
  • c)le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero. Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a novantasei.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art11 · fonte su Normattiva