L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente. Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art10 · fonte su Normattiva