Art. 2
Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 13 giugno 1961
