Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art2 · fonte su Normattiva