Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennita' di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 9 per il servizio straordinario, nonche', quando nel sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art20 · fonte su Normattiva