[1]All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' aggiunto, con effetto dal 1 luglio 1973, il seguente punto:

[2]"C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45. Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa. Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa localita'".

Testo vigente dal 16 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-16;57~art8 · fonte su Normattiva