Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo della indennita' di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 23, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 11 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'articolo 19, per il servizio serale e notturno.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art24 · fonte su Normattiva