Art. 24 — Indennità per ritardo di treni o natanti
Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo della indennita' di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 23, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 11 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'articolo 19, per il servizio serale e notturno.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
