Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965. Leggi il testo vigente →
Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta, e per il periodo in cui tale uso e' effettuato, e' concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennita' mensile di lire millecinquecento. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati e' corrisposta l'indennita' di lire tremila.
Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965
