Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965. Leggi il testo vigente →

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta, e per il periodo in cui tale uso e' effettuato, e' concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennita' mensile di lire millecinquecento. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati e' corrisposta l'indennita' di lire tremila.

Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art21 · fonte su Normattiva