Art. 6
L'indennita' di missione e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza. Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di missione, dedotta la somma, liquidata dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 13 giugno 1961
