Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), gia' intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, e' modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potra' superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unita' immobiliare di tre stanze ed accessori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;952~art1 · fonte del testo