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Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), gia' intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, e' modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potra' superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unita' immobiliare di tre stanze ed accessori.

Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;952~art1 · fonte del testo