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Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprieta' di un alloggio ai sensi della presente legge, non puo' fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;952~art5 · fonte del testo