Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona)
Art. 6
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Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
