Art. 9
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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni nell'anno 1965, in lire 500 milioni nell'anno 1966 e in lire 1.000 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965, al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966 e al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
