Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni nell'anno 1965, in lire 500 milioni nell'anno 1966 e in lire 1.000 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965, al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966 e al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;952~art9 · fonte del testo