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L'esecuzione delle opere e delle provviste di cui allo articolo precedente, nonche' i provvedimenti che comunque interessino la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio, sono dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008
