Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1983 al 22 dicembre 2008. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rifinanziamento del programma di costruzione, ampliamento e ammodernamento di linee metropolitane. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancioaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-03-26;86~art2 · fonte del testo