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[1]Coll'assestamento del bilancio di previsione saranno cancellati gli stanziamenti per quelle singole opere per le quali non saranno ancora approvati nei riguardi tecnici, a norma di legge, i progetti esecutivi, e saranno inscritti nel bilancio successivo.
[2]Per le opere portuali, alle quali siano chiamate a contribuire le Amministrazioni provinciali e comunali che abbiano ecceduto il limite legale delle sovrimposte e delle tasse, gli stanziamenti non potranno farsi finche' non sia stato accertato dal Consiglio di Stato per le Provincie e dalla Giunta provinciale amministrativa per i Comuni, che i bilanci di tanti degli enti intesessati, che rappresentino le due terze parti del contributo totale, potranno sopportare la spesa dei rispettivi contributi.
[3]A cominciare dall'esercizio 1900-1901, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1894, n. 317, sono applicabili anche alle opere stradali autorizzate dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, ferma rimanendo la ripartizione delle quote a carico delle Provincie nel modo rispettivamente stablito dagli articoli 6 e 3 delle leggi stesse.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
