Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009. 133 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il fondo di riserva di L. 500,000 per ciascuno degli esercizi 1900-901 e 1901-902, e diL. 750,000 per l'esercizio 1902-903, stabilito al n. 10 dell'annessa tabella D, e' destinato ad aumentare, entro i limiti delle somme autorizzate, gli stanziamenti risultanti dalla tabella stessa per le Opere in Roma, le Strade, le Acque ed i Porti e Fari; e sara' ripartito, con la legge di approvazione del bilancio, secondo i bisogni di ciascuna delle diverse opere.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 25 febbraio 1900.
tolto: UMBERTO.
tolto: Pelloux. Lacava.
tolto: Boselli.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art14 · fonte del testo