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[1]Il fondo di riserva di L. 500,000 per ciascuno degli esercizi 1900-901 e 1901-902, e di L. 750,000 per l'esercizio 1902-903, stabilito al n. 10 dell'annessa tabella D, e' destinato ad aumentare, entro i limiti delle somme autorizzate, gli stanziamenti risultanti dalla tabella stessa per le Opere in Roma, le Strade, le Acque ed i Porti e Fari; e sara' ripartito, con la legge di approvazione del bilancio, secondo i bisogni di ciascuna delle diverse opere.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 25 febbraio 1900.

[4]UMBERTO.

[5]Pelloux. Lacava.

[6]Boselli.

[7]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art14 · fonte del testo