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[1]Lo stanziamento stabilito in L. 1,500,000 dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, per pagamento dei sussidi ai Comuni per la costruzione e sistemazione di strade comunali obbligatorie, e' fissato in L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1899-900 e 1900-901.

[2]A decorrere dall'esercizio finanziario 1901-902, e sino all'esaurimento degli impegni a tal uopo assunti dallo Stato, lo stanziamento suddetto rimane determinato in L. 1,500,000.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art3 · fonte del testo