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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima, della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi
- a)sulle tasse di registro e successione;
- b)sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
- c)sulle tasse di manomorta;
- d)sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.
[7]Non avra' luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalita'.
[8]Sono anche condonate le sopratasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente 1'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione, per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali.
[9]Saranno restituite le sopratasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 11 novembre 1900, che fossero state pagate dopo tale giorno, purche' la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1900.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Chimirri.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009
