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[1]I mutui concessi al personale ferroviario sui residui attivi della gestione del Fondo pensioni e sussidi a termini dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, possono essere rinnovati nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo stesso, mediante concessione di altro mutuo che estingua quello precedente contro nuova cessione dello stipendio o della paga per durata non superiore a cinque anni.

[2]Analogamente i mutui contro cessione, per far luogo ai riscatti di cui all'art. 12 della succitata legge, possono essere contratti per durata fino ai cinque anni e per somma anche maggiore di quella occorrente per la esecuzione del riscatto.

[3]La ritenuta di cui agli articoli 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, modificato dall'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sara', nei casi suddetti, ridotta proporzionalmente al minor rischio incontrato dal fondo di garanzia, sia nei rapporti della somma garantita, sia in quelli della durata della garanzia stessa.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art10 · fonte del testo