Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Per gli agenti iscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio con decorrenza posteriore al 30 giugno 1913, la pensione e' elevata dai nove decimi all'intero ammontare dei versamenti utili calcolati in base al primo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, tenuto conto dei soprassoldi di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelli di cui all'art. 11 della presente legge, e non puo' mai essere inferiore a L. 400.

tolto: Per le famiglie degli agenti morti in attivita' di servizio dopo la sopraindicata data 30 giugno 1913, o destituiti con effetto posteriore alla data medesima, la pensione e' commisurata al suddetto ammontare, ferme restando le norme di cui all'art. 20 del testo unico anzidetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art1 · fonte del testo