Concernente disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe
Art. 21
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[1]E' abrogata ogni disposizione contraria ai due articoli precedenti.
[2]Rimangono pero' ferme le disposizioni di legge contenenti esenzioni ed agevolezze concesse alle Casse di risparmio e ad altri pubblici Istituti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
