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[1]E' abrogata ogni disposizione contraria ai due articoli precedenti.

[2]Rimangono pero' ferme le disposizioni di legge contenenti esenzioni ed agevolezze concesse alle Casse di risparmio e ad altri pubblici Istituti.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art21 · fonte del testo